Farmacie a Lamezia Terme : respinto il ricorso cautelare Per i giudici del TAR Calabria Catanzaro la delibera ha natura programmatoria e non produce, allo stato, un danno grave e irreparabile. LAMEZIA TERME – La vicenda relativa alla nuova perimetrazione delle sedi farmaceutiche di Lamezia Terme entra nella fase del giudizio amministrativo, l’ordinanza pronunciata dal TAR Calabria nei giorni scorsi rigetta la richiesta cautelare delle farmacie ricorrenti. L’ordinanza è stata pronunciata dalla Seconda Sezione del TAR Calabria all’esito della camera di Consiglio del 2 settembre 2026 presieduta da Ivo Correale, con Francesco Tallaro relatore ed estensore e Nicola Ciconte componente del collegio.
Il procedimento nasce dall’impugnazione della deliberazione della Giunta comunale di Lamezia Terme n. 170 del 5 giugno 2026, con la quale l’Amministrazione ha disposto la revisione della pianta organica delle farmacie e la riperimetrazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche. Contro il provvedimento hanno proposto ricorso i titolari delle farmacie Andrea Frezza, Giuseppe Cotroneo, Gerardo Feroleto e Wanessa Alecce, quest’ultima per Farmacia dei Bizantini, assistiti dall’avvocato Alfredo Gualtieri. Nel giudizio si sono costituiti il Comune di Lamezia Terme e la Farmacia Salus dei fratelli Andrea Maria e Gaetano Frezza, quest’ultima assistita dagli avvocati Massimiliano Carnovale e Francesco Augusto De Matteis. I ricorrenti avevano chiesto al Tribunale non soltanto l’annullamento della deliberazione comunale, ma, nell’immediato, anche la sospensione della sua efficacia.
Ed è esclusivamente su quest’ultimo profilo – quello cautelare – che il TAR si è pronunciato con l’ordinanza adottata dopo la camera di consiglio del 2 settembre. Il Tribunale ha rilevato che la deliberazione impugnata presenta “natura programmatoria” e, proprio per questa ragione, non è ritenuta idonea, di per sé, a determinare nel tempo necessario alla definizione della causa un danno grave e irreparabile. Il TAR ha inoltre osservato che l’eventuale concreto spostamento delle sedi farmaceutiche richiede ulteriori provvedimenti autorizzativi, rispetto ai quali rimarrà possibile attivare una specifica tutela giurisdizionale, anche cautelare. L’ordinanza ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese della fase incidentale. Significativa, inoltre, la precisazione contenuta nell’ordinanza secondo cui gli eventuali futuri attiautorizzativi potranno costituire oggetto di autonoma tutela.
È un’indicazione che conferma come l’attuale assetto programmatorio e la concreta attuazione delle nuove circoscrizioni farmaceutiche costituiscano momenti amministrativi distinti. Una vicenda che va oltre gli interessi dei singoli operatori coinvolti, perché riguarda l’organizzazione territoriale di un servizio sanitario di prossimità particolarmente importante: la distribuzione delle farmacie, la loro accessibilità e la capacità di garantire un servizio equilibrato nelle diverse aree della città.