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Rigettata la richiesta di fallimento avanzata avverso il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese

Il Tribunale di Catanzaro Settore Procedure Concorsuali ha rigettato con decreto la richiesta di fallimento avanzata avverso il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese in persona del liquidatore in carica dott. Luigi David Cirifalco difeso dall’Avv. Massimiliano Carnovale.

Il Tribunale di Catanzaro ha condiviso le ragioni del patrocinatore dell’Ente sula natura di Ente Pubblico non fallibile del ridetto Consorzio di Bonifica.

Difatti è stato rilevato che l’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14, esclude lo Stato e gli enti pubblici dall’ambito di applicazione delle norme del codice della crisi d’impresa e di insolvenza e che la l. reg. Calabria n. 11/2003, istitutiva anche del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, definisce i consorzi di bonifica “persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell’articolo 862 del Codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità” (art. 15 l. reg. cit.);  Inoltre anche per consolidata giurisprudenza, i consorzi di bonifica “sono ricondotti alla categoria degli “enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale”, quali “enti amministrativi dipendenti dalla regione” (Corte Cost. sent. 19 ottobre 2018, n. 188) o quali enti pubblici economici, di rilevanza locale (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1548)” (Cass. civ., sez. un., 20 dicembre 2022, n. 37307).

Per l’effetto in ragione della natura di ente pubblico del Consorzio Bonifica Ionio Catanzarese in liquidazione il medesimo non può essere sottoposto a liquidazione giudiziale - ovvero alla precedente procedura di fallimento - per difetto del requisito soggettivo.