Il Tribunale ordinario di Catanzaro Sezione prima civile – Settore Procedure concorsuali riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo, Presidente,
Dott.ssa Francesca Rinaldi, Giudice relatore,
Dott.ssa Chiara Di Credico, Giudice,
letto il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe, presentato da:
Capano Franco Sostene, C.F. CPNFNC59C13I164V, nato il 13/03/1959 a San Sostene (CZ), e Rotiroti Giuseppe, C.F. RTRGPP62B18B758I, nato il 18/02/1962 a Cardinale (CZ), rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Pitaro, C.F. PTRFNC73M09C352F
ricorrenti
contro
Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese in liquidazione, C.F. 97059050795, in persona del commissario liquidatore in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Carnovale, resistente e
Bubba Vincenzo, C.F. BBBVCN55P25B717I, nato il 25/09/1955 a Caraffa di Catanzaro (CZ), Bubba Domenico, C.F. BBBDNC57L05B717V, nato il 05/07/1957 a Caraffa di Catanzaro (CZ), Strumbo Domenico, C.F. STRDNC56H06E050W, nato il 06/06/1956 a Girifalco (CZ), Donato Pasquale, C.F. DNTPQL54A21B717S, nato il 21/01/1954 a Caraffa di Catanzaro (CZ), Varano Emilio, C.F. VRMMLE59M04I463Q, nato il 04/08/1959 a Satriano (CZ), rappresentati e difesi dall’avv. Gianluca De Santis, C.F. DSNGLC72L29C352S
intervenuti sciogliendo la riserva assunta dal giudice relatore all’udienza del 20 novembre 2024, ha pronunciato il seguente
decreto:
Rilevato che sussiste la competenza del Tribunale adito sulla base della sede legale della parte resistente, che si presume centro degli interessi principali del debitore;
Considerato che i ricorrenti e gli intervenuti indicati in epigrafe hanno chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese in liquidazione, allegando di vantare crediti per l’attività lavorativa prestata alle dipendenze dell’ente resistente;
Considerato che dall’istruttoria è emerso che il credito per il quale i ricorrenti e gli intervenuti procedono ammonta complessivamente a €. 244.094,83, come si evince dalla documentazione prodotta dai creditori istanti e da quelli intervenuti, rappresentati da decreti ingiuntivi definitivi notificati alla società debitrice e dai conseguenti atti di precetto;
Rilevato che l’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14, esclude lo Stato e gli enti pubblici dall’ambito di applicazione delle norme del codice della crisi d’impresa e di insolvenza;
Rilevato che la l. reg. Calabria n. 11/2003, istitutiva anche del Consorzio resistente, definisce i consorzi di bonifica “persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell’articolo 862 del Codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità” (art. 15 l. reg. cit.);
Considerato che, anche per consolidata giurisprudenza, i consorzi di bonifica “sono ricondotti alla categoria degli “enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale”, quali “enti amministrativi dipendenti dalla regione” (Corte Cost. sent. 19 ottobre 2018, n. 188) o quali enti pubblici economici, di rilevanza locale (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1548)” (Cass. civ., sez. un., 20 dicembre 2022, n. 37307);
Ritenuto, pertanto, che, in ragione della natura di ente pubblico del Consorzio Bonifica Ionio Catanzarese in liquidazione, la resistente non può essere sottoposta a liquidazione giudiziale per difetto del requisito soggettivo su indicato e che, pertanto, il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale deve essere integralmente respinto;
Ritenuto, altresì, che, stante la possibilità per i ricorrenti e per gli intervenuti di accertare l’insussistenza dei presupposti per l’apertura della procedura concorsuale prima ancora di presentare il ricorso, al rigetto della domanda debba conseguire la condanna dei ricorrenti e degli intervenuti al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, che sono liquidate, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo a aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento al valore medio dello scaglione tariffario relativo al valore dichiarato effettivo della controversia (art. 5, comma 1, e 10, secondo comma, c.p.c.); p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- condanna Franco Sostene Capano, Giuseppe Rotiroti, Vincenzo Bubba, Domenico Bubba, Domenico Strumbo, Pasquale Donato ed Emilio Varano, in solido fra di loro, alla rifusione in favore del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese in liquidazione delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.095,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 novembre 2024, svoltasi da remoto su piattaforma teams.